Formazione 4.0: il bonus e le novità per le imprese

A seguito di un anno caratterizzato da forte mancanza di interazione fisica e da un livello sempre più crescente di smart working, con la legge di Bilancio 2021 si è deciso di prolungare il credito di imposta (bonus) sulla Formazione 4.0 per andare incontro a tutte quelle aziende che a causa delle note problematiche, non hanno potuto erogare servizi di aggiornamento ai loro dipendenti. Prolungato per circa due anni, quindi, il credito soprariportato compare in quello che è il disegno della nuova legge, il quale introduce altresì diverse agevolazioni rispetto a quelle preannunciate lo scorso anno e dedicate a piccole, medie e grandi imprese.

Istituito per garantire al settore industriale e aziendale di poter oltrepassare quel muro d’obsolescenza che molte volte lo connota, il credito d’imposta per la formazione 4.0 ha come oggetto l’agevolazione delle spese legate all’aggiornamento e all’apprendimento del personale, oltre ai costi di esercizio sostenuti per la partecipazione ai progetti e ai costi dei servizi di consulenza. Nonostante molti dettagli in merito a questo bonus siano già rinomati, affermare che vi sono delle novità è possibile dato che la nuova legge ha deciso di ampliare il numero delle spese ammissibile senza variare, però, né le aliquote né le somme massime del credito.

Formazione 4.0: cosa copre il bonus e chi lo può utilizzare

Approdata in Italia per la prima volta attraverso la Legge di Bilancio dell’anno 2018, l’agevolazione può essere utilizzata per tutte quelle attività inerenti alla formazione e dunque mirate a far acquisire o implementare le conoscenze al personale. Elencate nell’articolo 1 e più specificatamente nei commi dal 46 al 56, tali attività vedono figurare tutto un insieme di piano volto all’acquisizione di conoscenze inerenti ai processi di:

analisi dei dati;
– robotica avanzata;
– robotica collaborativa;
– manifattura additiva;
– internet of things;
– integrazione digitale;
– sistemi cyber fisici;
– cybersecurity;
cloud;
– prototipazione rapida;
– sistemi in realtà aumentata;
– big data;
– sistemi di visualizzazione;
– interfaccia uomo macchina.

Utilizzabile dalle imprese sia residenti sul territorio nazionale che da stabili organizzazioni nella nazione ma non residenti, il credito d’imposta per la formazione 4.0 non richiede requisiti specifici. Nello specifico, infatti, può esser richiesto dalle imprese anche in modalità indipendente dalla propria attività, dalle dimensioni nonché dalla forma giuridica adottata. A tale punto è giusto precisare che possono accedere alle agevolazioni anche le imprese che fanno parte di uno stesso gruppo: in questo caso, però, dovranno essere seguite delle regole diverse per quel che concerne l’adempimento e la redazione dei documenti più avanti analizzati.

Sono escluse da questo provvedimento, tuttavia, le imprese che si trovano in difficoltà e che sono state individuate per mezzo dell’articolo 2 del decreto emanato dal MiSE il 4 maggio del 2018 oltre alle imprese che hanno ricevuto delle sanzioni interdittive come disciplinato dall’articolo 9 del Decreto legislativo n. 231/2001.

Si precisa, infine, che sarà impossibile accedere al credito di imposta solo se le norme di sicurezza sul lavoro e gli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori non sono stati onorati fedelmente.

Legge di Bilancio 2021: novità sull’elenco delle spese coperte

Attraverso il disegno attualmente in esame presso la Camera, è stato reso noto che sono state avviate delle modifiche in materia di Formazione 4.0, più specificatamente sull’ambito di applicazione di questa agevolazione già presente nell’ordinamento. Grazie alla Legge di Bilancio 2021, infatti, non solo è stato prolungato il tempo d’utilizzo di questo bonus per ulteriori due anni, ma è stato altresì ampliato il capo di applicazione dello stesso introducendo un elenco aggiornato di spese che potranno essere coperte.

Più specificatamente, viene riportato nella prossima Legge che per tutto il periodo compreso tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2023 sarà ammissibile la copertura dei costi delineati dall’articolo 31, paragrafo terzo del reg. UE n. 651/2014, i quali prevedono:

  • le spese sopportate in favore del personale relativo ai formatori per quelle che sono le effettive ore di partecipazione ai processi di formazione;
  • i costi di esercizio relativi ai partecipanti e agli stessi formatori che sono direttamente connessi al processo di formazione; in particolare tra questi costi rientrano i materiali e le forniture, le spese per il viaggio, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature in relazione al loro utilizzo nel progetto di formazione.
  • i costi sopportati per i servizi di consulenza utilizzati a favore della formazione;
  • le spese del personale inerenti alle funzioni amministrative e di locazione sopportate nel corso del processo di formazione del personale.

Si precisa, infine, che potranno essere agevolate anche le spese che faranno riferimento al personale dipendente qualora questi partecipi in veste di istitutore o tutor nei processi di formazione con una limitazione del 30% sul compenso annuo.

Credito d’imposta: a quanto ammontano le aliquote

Come riportato in precedenza, la legge di Bilancio 2021 è intervenuta ampliando la lista delle spese ammissibili senza, però, modificare le aliquote del credito d’imposta, le quali rimangono invariate rispetto allo scorso anno.

In particolar modo, esaminando la legge di Bilancio precedente è possibile sapere che:

  • per le piccole imprese che intendono usufruire dall’agevolazione, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura del 50 per cento su un limite massimo di 300.000 euro annui;
  • per le medie imprese che intendono usufruire dell’agevolazione, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura del 40 per cento su un limite massimo di 250.000 euro annui;
  • per le grandi imprese che intendono usufruire dell’agevolazione, infine, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura del 30 per cento su un limite massimo di 250.000 euro annui.

Il credito d’imposta, per terminare, potrà essere calcolato in misura del 60 per cento qualora i lavoratori dell’impresa richiedente facessero parte delle categorie di subordinati indicate dal Decreto Ministeriale del MLPS del 17 ottobre 2017.

Come certificare il credito d’imposta relativo alla Formazione 4.0

Stando alle direttive previste dalla Legge di Bilancio, ogni impresa che accederà al credito d’imposta dovrà rilevare tutte le attività inerenti all’agevolazione secondo dei criteri prestabili e standardizzati.

Qualora l’impresa in questione non fosse obbligata alla revisione legale dei conti, viene stabilito il principio secondo cui la certificazione dovrà essere comunque redatta e consegnata da un revisore legale esterno o da una società di revisione legale iscritta all’apposito registro (sezione A, revisori attivi) come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legge n.39/20210.

Laddove, invece, l’impresa fosse soggetta a revisione legale dei conti, gli adempimenti rimangono immutati rispetto agli anni precedenti, sottolineando come obbligatorio (a pena di nullità) la conservazione di:

  • tutti i registri nominativi che hanno come materia lo svolgimento delle attività inerenti alla formazione e che siano stati sottoscritti dal personale docente e dagli iscritti alla formazione in modo congiunto;
  • un resoconto sulle modalità organizzative nonché sulle attività svolte nel corso del progetto di formazione;
  • la documentazione contabile e amministrativa che possa garantire la corretta applicazione delle agevolazioni come secondo legge.

Si riporta, inoltre, che tutte le imprese saranno poi impegnate a sottoscrivere una comunicazione al MiSE per consentire allo stesso di Ministero di poter acquisire le informazioni richieste per la verifica dell’efficacia delle agevolazioni predisposte.

In conclusione, ogni azienda dovrà assicurarsi di aver rilasciato al proprio dipendente un attestato che possa certificare l’attività svolta segnalando altresì l’ambito o gli ambiti aziendali individuati.

Chi può erogare la formazione 4.0 secondo la legge italiana

La legge prevede che la formazione 4.0 possa essere erogata da:

  • i soggetti accreditati allo svolgimento delle attività di formazione nella regione o nella provincia in cui l’impresa ha la sua sede legate o la sua sede operativa;
  • i soggetti accreditati presso di fondi interprofessionali come previsto dal regolamento della Comunità Europea 68/01;
  • i soggetti possedenti la certificazione di qualità fissata sulla base della norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • istituti classificati come Istituti tecnici superiori
  • università sia pubbliche che private assieme alle strutture ad esse ricollegate.

Formazione 4.0 e gli altri aiuti statali

Domandarsi se il credito d’imposta per la formazione 4.0 possa essere cumulabile con altri tipi di aiuti erogati dallo Stato è lecito. Stando alle direttive emanate dal Governo è possibile affermare che: il credito d’imposta è cumulabile, sebbene solo con altre misure di aiuto che hanno come oggetto le stesse spese e se il tutto avviene con il rispetto dei principi fissati dal regolamento UE 641/2014.

Una volta appurato questo dettaglio è necessario affermare anche un secondo principio, secondo cui tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché alla formazione della base imponibile.

Per poter accedere alle agevolazioni ogni impresa non dovrà far altro che presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli F24 nei periodi d’imposta esattamente successivi a quelli in cui il sostenimento delle spese era stato possibile oltre a comunicare nelle dichiarazioni dei redditi il numero di ore e dei subordinati che hanno preso parte all’attività di formazione.

Al fine di poter erogare il servizio di formazione anche in un periodo difficile come quello odierno, la Legge di Bilancio ha previsto che tali attività possano essere conseguite anche in modalità telematica attraverso la cosiddetta FAD (formazione a distanza). Tuttavia, in merito a questo ultimo punto, occorrerà fare attenzione e rispettare tutte le normative vigenti per non incorrere in potenziali sanzioni. Sarà opportuno, dunque, dimostrare in maniera efficiente tutte le attività somministrate ai propri subordinati durante la formazione con l’aiuto di relazioni e resoconti dettagliati oltre che alla documentazione già citata in precedenza.

L’attività di formazione, infine, dovrà prevedere quattro momenti di verifica erogati per mezzo di test a risposta multipla e che abbiano la finalità di attestare la frequenza veritiera da parte dei partecipanti al progetto oltre a una verifica finale in cui il soggetto dovrà dimostrare di aver appreso le conoscenze erogate nel tempo.

 

Lascia un commento